SOCIETÀ NUOVO AVVENIRE
BANCO
S T A T U T O
Approvato dall'Assemblea della
Società in data 12.04.2024
STATUTO
SOCIETÀ
NUOVO AVVENIRE – BANCO
ART. 1
La Società già fondata
nel 1897 e ricostituita nel 1901, continua sotto la ragione sociale NUOVO
AVVENIRE, con sede nel proprio stabile part. 396 di Bedigliora, (BANCO di
Bedigliora). La società è organizzata quale associazione ai sensi degli art. 60
ss del Codice civile svizzero.
ART. 2
La Società intraprende
iniziative di assoluta indipendenza da considerazioni di ETNIA - SESSO –
CONFESSIONI – POLITICA.e non persegue un fine di lucro.
ART. 3
Gli scopi
della Società sono:
a) promuovere attività culturali sociali e ricreative;
b)
Incrementare manifestazioni ricreative – danze – tombole – cinema conferenze
educative – divertimenti vari;
c) Favorire
i giovani nell'istruzione della musica e della recitazione;
d)
contribuire alla formazione di ensemble musicali e complessi bandistici;
e) mantenere
nel miglior assetto possibile l'attività e la gestione del centro culturale
"Teatro di Banco"
f)
mantenere in efficenza e migliorare lo stabile (Onore e memoria dei FONDATORI).
ART. 4
AMMISSIONI:
possono
essere soci tutte le persone, fisiche e giuridiche, che condividono i
principi dell’associazione, che accettano gli statuti e che pagano la tassa
sociale fissata dall’assemblea su proposta del comitato. La tassa annuale
minima è di 30 franchi.
Sono da
trasmettere: Nome Cognome-Indirizzo Postale-Indirizzo Mail
ART.
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DIRITTI E
DOVERI DEI SOCI
a) I
soci nei loro rapporti sociali dovranno essere animati da spirito di buona fede
e di solidarietà.
b) Conformarsi
agli statuti, regolamenti e decisioni ritenuti validi per consenso assembleare.
c) La responsabilità finanziaria dei soci è
limitata al pagamento della quota sociale.
d) I soci possono dare la disdetta per iscritto
per la fine di ogni anno senza diritto al rimbosro della tassa annuale già
pagata.
Nome e Cognome - Indirizzo
postale - e-mail e pagare la:
Quota
ART. 6
Possono
essere ESCLUSI dalla Società i Soci:
a) Che
non pagano le tasse sociali;
b) Che
turbano sistematicamente il buon andamento della Società;
c) L'esclusione
dei Soci potrà essere proposta dal Comitato in carica e ratificata
dall'Assemblea.
ART. 7
La Società
si compone dei seguenti Organi:
a) Assemblea
Generale;
b) Comitato.
ART. 8
L'ASSEMBLEA
GENERALE è l'organo supremo e si riunisce:
a) Ordinariamente,
una volta all'anno;
b) Straordinariamente,
dietro richiesta del Comitato o dietro richiesta scritta del 50% (cinquanta per
cento) dei Soci;
c) Affinchè
l'Assemblea sia valida occorre come minimo la presenza dei due terzi dei Soci,
in mancaza del quorum necessario, trascorsa ½ ora l'Assemblea potrà deliberare
con i Soci presenti.
ART. 9
Le
COMPETENZE inalienabili ed indelegabili dell'Assemblea Generale sono:
a) modificare
lo Statuto;
b) eleggere
e nominare il Presidente il Vice Presidente e il cassiere e i revisori e dare scarico
al Comitato e ai revisori.
c) approvare
i conti e il rapporto di attività del comitato e
dare scarico al comitato per il suo operato.
d) fissare
l’ammontare della tassa annuale su proposta del comitato,
e) decidere lo scioglimento dell’associazione e
la destinazione del patrimonio sociale.
ART. 10
Il
COMITATO, viene nominato dall'Assemblea, e resta in carica un anno, in forma
rieleggibile. Si compone di:
1
Presidente,
1 Vice-Presidente
1
Segretario
1
Contabile e Cassiere
3
Membri
ART. 11
Il COMITATO
dirige l'Amministrazione Sociale e ne
cura gli interessi. Esso è segnatamente organo esecutivo delle decisioni
dell'Assemblea generale e rappresenta la Società di fronte a terzi. Il comitato promuove le attività
dell'associazione, stabilisce il programma degli eventi, il costo delle
attività proposte, ecc.
ART. 12
Il
PRESIDENTE (in sua vece il Vice-Presidente) rappresenta la Società in ogni
circostanza, che non sia in opposizione all'interesse Sociale o dello Statuto.
ART. 13
I REVISORI revisano i conti e redigono a fine anno un
rapporto circostanziato. Vigilano in forma generale sui membri della Società
affinchè sia mantenuto un buon andamento delle attività. Cooperano con il
comitato per l’applicazione dell’art. 6 dello statuto.
ART. 14
Il
SEGRETARIO-CASSIERE redige i verbali, controfirma tutti gli atti, tiene la
contabilità e verifica il pagamento
delle tasse sociali ( controllo soci). Può partecipare
alle sedute con voce consultiva, solo se lo stesso è socio attivo della
Società.
ART. 15
RISORSE
FINANZIARIE, sono:
a) Tasse
sociali;
b) Utili
conseguiti da feste – eventi-spettacoli– ecc.;
c) Locazione
sala e locali diversi;
d) Interessi
sul capitale.
e). donazioni
ART. 16
LA DURATA
della Società è illimitata; in caso di scioglimento per forza maggiore, o per
mancanza di esponenti che alimentano la sua vitalità, tutti i beni, mobili ed
immobili, il patrimonio sociale in genere, dovrà essere devoluto, dopo
rimborsati tutti i debiti, a scopo di beneficenza in base alla decsione
dell’assemblea.
ART. 17
IL PRESENTE
STATUTO entra in vigore dopo l'approvazione da parte
dell'Assemblea
Generale ed annulla tutti i precedenti inerenti alla stessa Società.
Il presente
Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale della Società riunita il
12.04.2024 ed è stato trascritto sul libro dei verbali delle Assemblee.
Banco,
12.04.2024